Patente a crediti per le aziende introdotta dal decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.

Chiariamo alcuni aspetti relativi all’entrata in vigore della Patente a crediti per le aziende, introdotta dal decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.

1. CHI DEVE CONSEGUIRLA?

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal tipo di attività svolta e codice ATECO, ad esclusione, solo in alcuni casi, delle ditte individuali senza dipendenti.

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2. QUANDO SI DEVE ATTIVARE?

Per le aziende specializzate (edili, elettriche, idrauliche etc.) immediatamente alla scadenza del 31 ottobre p.v. così come per le aziende di altra tipologia (come ad esempio gli alberghi) che abbiano già aperti o in apertura cantieri così come specificati al punto 1.

In generale va richiesta prima dell’apertura di un cantiere.

3. COSA SI DEVE FARE?

a) Verificare la formazione obbligatoria dei lavoratori coinvolti nei cantieri temporanei, integrando eventualmente il livello di rischio da basso ad elevato.

b) Avere dipendenti formati come Addetti al Primo Soccorso in aziende di gruppo B e C e Antincendio (rischio determinato su DVR dal consulente della sicurezza).

c) Essere in regola con tutta la documentazione/formazione inerente la sicurezza sul luogo di lavoro e in particolare:

  • DVR – Documento di Valutazione del Rischio
  • Nomina RSPP
  • Nomina RLST-Rappresentante dei Lavoratori Territoriale o elezione e formazione RLS-Rapprentante dei Lavoratori
  • Formazione degli addetti al Primo Soccorso e Antincendio come da normative vigenti e in base alle indicazioni del proprio RSPP
  • DURC/DURF

4. QUALI DIPENDENTI SONO COINVOLTI?

Tutti coloro che partecipano attivamente al cantiere momentaneo in particolare: manutentori, operai edili e specializzati, elettricisti, idraulici.

Per le informazioni specifiche inerenti il corretto inquadramento contrattuale si consiglia di avvalersi del proprio Consulente del Lavoro

5. COME SI ACQUISISCE LA PATENTE A CREDITI?

Attraverso la presentazione della richiesta della Patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al quale è possibile accedere attraverso SPID personale o CIE del legale rappresentante dell’azienda stessa (link: https://servizi.ispettorato.gov.it).

A partire dal 1° novembre non sarà possibile trasmettere e considerare valida l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

6. IN CASO DI APPALTO AD AZIENDA ESTERNA, COSA SI DEVE FARE?

Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (per questi ultimi è prevista l’autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, il DURC e l’iscrizione alla CCIAA), anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. In caso contrario può essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Informiamo che viste le numerose richieste di adeguamento riguardo i corsi di formazione ad alto rischio, la nostra agenzia formativa ha organizzato i seguenti moduli:

Corso sicurezza rischio alto completo  16 ore
Corso adeguamento rischio alto 8 ore

Gli uffici associativi rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.